Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 550.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del comma 1125 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.